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La firma digitale per la tutela dell’opera inedita dal plagio

La firma digitale e le marche temporali per La tutela dell’opera inedita dal plagio

  • 13 07 2013
La firma digitale per la tutela dell’opera inedita dal plagio

Un sistema per la tutela della propria opera inedita è il deposito alla SIAE, ma è costoso, molti artisti quindi rinunciano a tali tutele con spesso danni per la propria opera artistica.

La legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione. In base all’art.103 della Legge sul Diritto d’Autore è possibile effettuare il deposito e la registrazione delle operepubblicate presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (biblioteche nazionali).

Soggetto obbligato al deposito dell’opera edita è l’Editore o, in caso di auto pubblicazione, il tipografo. Bisogna stare attenti al self publishing, non sempre questo canale garantisce che vi sia anche il deposito legale dell’opera in quanto non si è in presenza di un Editore “fisico”, che è sempre il responsabile della pubblicazione, di contro, il libro così pubblicato viene considerato una sorta di auto produzione da parte dell’autore. L’opera edita è contrassegnata da un codice univoco internazionale denominato ISBN(International Standard Book Number). Il conseguente e successivo deposito legale al Ministero per i Beni Culturali, a cura del soggetto obbligato, garantisce sia l’opera, sia l’autore e pure l’editore dal pericolo di plagio. Che l’opera stessa è in “vita” lo prova la sua effettiva registrazione nel catalogo dei libri in commercio attraverso l’”attivazione” del codice ISBN. Registrazione e deposito, sia chiaro, sono due cose fondamentalmente diverse.

La registrazione avviene inserendo il titolo in commercio attraverso l’attivazione del codice ISBN a cui viene associato il titolo, l’autore, l’editore, la sinossi, le caratteristiche tecniche (pagine, prezzo, formato, sinossi, peso, collana, etc.) e, infine, l’immagine della copertina. Il deposito legale avviene entro un tempo massimo di sessanta giorni dall’effettiva pubblicazione che coincide con l’attivazione del numero ISBN. Dopo tali passaggi l’opera di ingegno è tutelata in modo ottimale e, pensate, addirittura fino a settanta (70) anni dalla morte dell’autore (vedi legge diritto d’autore). Ma come fare per tutelare un’opera inedita? E qui i problemi si fanno seri, in pratica è impossibile tutelarsi o, almeno, è impossibile farlo senza ombra di dubbio.

Le opere non pubblicate sono, quindi, maggiormente esposte al plagio e sono molti gli autori che inviano manoscritti agli editori dopo aver provveduto a depositare il dattiloscritto presso la Direzione Generale della SIAE – Sezione OLAF, che cura la tenuta di un apposito Registro pubblico. La SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società e i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Analizziamo bene che tipo di garanzia offre il servizio OLAF della SIAE. Come precisato la SIAE, con il deposito del dattiloscritto, rilascia un attestazione di “esistenza in vita” dell’opera stessa con data certa.

E’ un po’ pochino visto che è un servizio abbastanza costoso e che non attribuisce inequivocabilmente il collegamento dell’opera all’autore, bensì la sua sola esistenza in una data certa. Il servizio, comunque sia, è a termine e scade dopo cinque anni, per cui andrà rinnovato pagando ovviamente un’altra cifra considerevole. Lo stesso servizio lo si può fare depositando il dattiloscritto presso un Notaio, ma anche questo è un atto che costa, forse anche più della SIAE, e non è di second’ordine il fatto che il professionista non dichiarerà mai che l’opera intitolata XXX è stata creata dall’ingegno di TIZIO. Un altro sistema, suggerito da molti è quello di inserire il dattiloscritto in una busta e spedirla a casa propria con raccomandata R.R. al fine di stabilire una data certa in cui l’opera si ipotizza che possa “esistere”. Ma questa opzione non va bene, se da un lato certifica una data certa, dall’altro non può certo certificare che dentro la busta ci sia il manoscritto intitolato XXX creato dall’ingegno di TIZIO. Come detto in precedenza, non esiste un metodo ottimale per tutelarsi dal plagio, ma è possibile ottenere lo stesso risultato della SIAE o del Notaio ovvero della raccomandata attraverso un servizio meno costoso che, però, possa assicurare la medesima garanzia, cioè l’esistenza in vita dell’opera in data certa. Quello che serve è dotarsi di una firma digitale.

Con l’utilizzo della firma digitale si possono firmare i documenti informatici, anche quelli in versione PDF, quindi basterà trasformare il proprio manoscritto in formato PDF, firmarlo digitalmente usando il programma DIKE (consultate la spiegazione nella sezione manuali di www.firmadigitale.com) e apporvi la “MARCA TEMPORALE” che altro non è che la certificazione legale della data e dell’ora certa in cui si è firmato il documento (potete acquistare le marche temporali sul sito www.marchetemporali.com). Ecco che il vostro manoscritto, così firmato, certifica in modo del tutto legale che l’opera esiste in data certa. Anzi, questo metodo è ancor più garantista di altri sistemi perché la “marca temporale” viene rilasciata da un Ente Governativo e non da un Ente privato di diritto pubblico com’è la SIAE o la Posta.

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